Che il Dipartimento di Stato esprima «disappunto» in ordine a una sentenza resa da un giudice italiano, è un fatto tutt'altro che banale. Nel linguaggio delle cancellerie, quello che un portavoce governativo usa in una dichiarazione che si riferisce a uno Stato straniero, il termine disappunto denota a dir poco una notevole irritazione.
E francamente, l’intera vicenda giudiziaria seguita al rapimento di Abu Omar e, soprattutto, la circostanza che gli imputati americani abbiano subito condanne rilevanti (fino ad otto anni di reclusione per Robert Seldon Lady, l’imputato maggiore ed ex capo della Cia di Milano) mentre i principali imputati italiani ne escono indenni grazie alla segretazione imposta dal governo italiano, è difficile da spiegare all’opinione pubblica americana. La sentenza pronunciata dal giudice italiano sarà perfettamente corretta ma a un americano appare tendenziosa, se non inverosimile. I commenti subito apparsi nei media d'Oltreoceano lo dimostrano d’altronde ampiamente.
Di questa prevedibile reazione dell’opinione pubblica il Dipartimento di Stato si fa dunque interprete. Ma va detto che l’irritazione di Washington ha origini più lontane e più profonde. Il sistema cosiddetto della «rendition», cioè la pratica di prelevare dovunque esse si trovino persone gravemente indiziate di essere in via di preparare atti terroristici e proteggere così la popolazione civile, è nata ed è stata teorizzata sotto l’amministrazione Bush nei momenti più drammatici della lotta al terrorismo. La reazione italiana a questa pratica è stata nel passato, come ben sappiamo, ambigua: di comprensione da parte degli organi preposti alla sicurezza, di rigetto da parte della maggioranza della classe politica e anche di buona parte dell’opinione pubblica e di silenzioso ma non esplicito assenso da parte del governo.
La sentenza di Milano sancisce che, per l’ordinamento italiano, tale pratica è inammissibile, che era illegittima nel passato e che tale resterà nel futuro. Se tra gli organi preposti alla sicurezza dei due Paesi vi furono a suo tempo delle intese dirette a rendere possibile il sequestro di Abu Omar, esse - deducono gli americani - furono prese irresponsabilmente e senza avere la possibilità di garantire il segreto e l’incolumità di coloro che si trovarono a dover operare.
Il fatto che solo gli agenti della Cia siano condannati aggrava le cose, ma al fondo della questione c’è la mancanza di volontà italiana di collaborare in un aspetto importante della lotta al terrorismo o quanto meno l’incapacità di attuare tale collaborazione.
Può darsi, anzi è probabile, che le conseguenze che ne trarrà l’amministrazione Obama sul piano politico e dei rapporti tra i due Paesi saranno meno severe di quelle che avrebbe tratto Bush. Ma resta un elemento di distanza tra le due parti. Il fatto che tre imputati americani siano poi stati assolti grazie all’immunità diplomatica, per quanto ineccepibile poiché l’immunità risale a una formale convenzione internazionale di cui Italia e Stati Uniti sono parti, aggiunge un elemento di irrealtà all’intera vicenda. E’ più importante proteggere un diplomatico - si chiede l’uomo della strada - che chi opera per la sicurezza comune?
C’è un aspetto rassicurante: nessuno dei 23 americani condannati si trova in Italia e certo si guarderà bene dal farvi ritorno. Vi sarebbe da sorprendersi, ma di sorprese ce ne sono già state parecchie, se dall’Italia si avviasse la procedura per chiederne l’estradizione.
Boris Biancheri LaStampa 5.11.2009
I confini del segreto
Gli agenti Cia sono stati condannati a pene pesanti per il sequestro di Abu Omar. Pollari, Mancini e tre altri funzionari del Sismi sono stati, invece, dichiarati non giudicabili a causa del segreto di Stato che copre la documentazione relativa all’eventuale ruolo esercitato nella vicenda.
La ragione giuridica di questa decisione è individuabile nell’art. 202 codice di procedura penale, che stabilisce che «qualora per la definizione del processo risulti essenziale quanto è coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto». Più in generale si può rilevare che, nel nostro sistema giuridico, l’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal presidente del Consiglio, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto; non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dagli atti coperti dal segreto.
Ciò che è avvenuto nel processo a carico degli agenti Cia e dei responsabili dei servizi segreti italiani è, a questo punto, chiaro. Su determinati atti è stato opposto, e confermato dalla Presidenza del Consiglio, il segreto di Stato (come si ricorderà, il segreto era stato confermato da ben due Presidenti, ed era stato ulteriormente avallato dalla Corte Costituzionale, chiamata a decidere su di un conflitto di attribuzioni con il governo sollevato dalla Procura di Milano). Cionondimeno, la Procura ha ritenuto di potere comunque insistere nella prospettiva accusatoria, confidando nelle prove desumibili da elementi diversi dai documenti secretati. Il giudice ha ritenuto che per la definizione del processo tali documenti fossero invece essenziali.
Non conoscendo gli atti del processo, non sono in grado di dire se ha ragione il giudice o la Procura. Al di là delle valutazioni di merito, è comunque utile cogliere il significato della decisione assunta ieri a Milano ragionando sulle sue implicazioni. Al riguardo sono significative le reazioni alla sentenza manifestate dal principale imputato italiano e quelle dei suoi accusatori milanesi.
Pollari ha dichiarato di essere rammaricato dalla circostanza che, se il segreto fosse stato svelato, la sua innocenza sarebbe emersa con evidenza. La Procura ha commentato a sua volta che la sentenza dimostra che l’azione penale è stata esercitata legittimamente: non soltanto perché gli americani e gli agenti italiani processati per favoreggiamento sono stati condannati, ma anche perché Pollari e Mancini sono stati considerati non giudicabili a causa dell’essenzialità delle notizie coperte dal segreto, e non, invece, in ragione della loro estraneità ai fatti.
Ciò significa che, in ogni caso, conoscere e utilizzare gli atti coperti dal segreto di Stato sarebbe stato importante per risolvere in modo convincente il caso giudiziario in questione: nell’interesse degli imputati «non giudicati», nei cui confronti rimane comunque aperto il sospetto di avere partecipato all’azione illegale; nell’interesse della Procura, che avrebbe avuto diritto a una risposta giudiziale alle accuse formulate; soprattutto, nell’interesse della giustizia, perché l’oscurità mantenuta su di una vicenda di tanto rilievo umano e politico non può comunque soddisfare.
La questione relativa al caso Abu Omar ripropone d’altronde il tema generale dei confini del segreto di Stato in una società democratica, nella quale chiarezza e trasparenza dovrebbero essere considerati beni di importanza primaria. E’ vero che la ragion di Stato può imporre limiti e paletti a tutela della sicurezza nazionale. In quale misura, tuttavia, è consentito nascondere ai cittadini comportamenti e azioni di governo? Quanti e quali misteri d’Italia potrebbero essere finalmente svelati, da Ustica a Bologna, da Brescia alle altre stragi impunite, se il segreto sugli atti secretati fosse finalmente rimosso?
I Procuratori di Milano, nella loro requisitoria, non hanno esitato a proporre con forza il problema, affermando che la democrazia si fonda sulla salvaguardia dei principi irrinunciabili di civiltà anche nei momenti di emergenza e sostenendo che non possono essere consentiti accordi internazionali che concernano la commissione di reati. La sentenza che ha chiuso, in primo grado, il caso giudiziario, applicando il diritto vigente, su questo tema non ha potuto dare una risposta che, al di là del profilo strettamente giuridico, possa soddisfare.
In ogni caso ha risolto, questa volta in modo soddisfacente, una ulteriore questione: fino a che punto l’Italia sia disposta a tollerare azioni illegali condotte da agenti stranieri sul suo territorio. La condanna degli agenti americani costituisce, almeno su questo piano, una risposta che, finalmente, convince.
Carlo Feedrico Grosso La Stampa 5.11.2009
Notizie di agenzia ci informano che l'udienza a porte chiuse della Corte costituzionale sul caso Abu Omar si è conclusa con una sentenza a dir poco sorprendente. La Corte avrebbe stabilito che i magistrati di Milano che hanno indagato e rinviato a giudizio l'ex capo del Sismi Nicolò Pollari e altre 34 persone - fra i quali 26 agenti della Cia - sono responsabili di violazione del segreto di ufficio. Sarebbero dunque stati accolti i ricorsi presentati prima dal governo Prodi e poi dal governo Berlusconi che intendevano impedire ai giudici milanesi di proseguire nelle loro indagini e di incriminare i servizi segreti statunitensi e italiani per aver gravemente violato l'ordinamento costituzionale italiano.
Come è noto, l'iman Abu Omar era stato sequestrato il 17 febbraio 2003 dalla Cia. Secondo quanto era stato ricostruito dagli inquirenti e dichiarato dallo stesso Abu Omar, l'imam era stato rapito a Milano mentre si recava alla moschea, era stato trasportato presso la base di Aviano ed era stato poi trasferito in Egitto, dove era stato recluso e avrebbe subito pesanti torture e sevizie.
Non è certo il caso di prendere posizione in merito alla sentenza della corte Costituzionale italiana sulla base di un breve comunicato di agenzia. Lo si potrà fare solo dopo avere accuratamente esaminato il testo della sentenza. Ciò che tuttavia si può e si deve dichiarare subito è che appare singolare il rovesciamento delle responsabilità giuridiche e politiche dei principali attori di questa vicenda.
Responsabili di comportamenti illegittimi, se non addirittura illegali, sarebbero dei magistrati che hanno cercato coraggiosamente di operare contro una prassi criminale messa in atto per anni dai servizi segreti degli Stati uniti, spesso con la complicità e l'omertà dei governi europei. Non a caso il sequestro di Abu Omar è stato considerato dalla stampa internazionale come uno dei casi meglio documentati di extraordinary rendition eseguita dai servizi segreti statunitensi.
Intoccabili sarebbero i membri della Cia che con la complicità dei servizi segreti italiani si sono resi responsabili di questo grave crimine internazionale. Da proteggere sarebbe invece la strategia della amministrazione Bush, ora apertamente denunciata dal nuovo presidente Barack Obama come lesiva del diritto internazionale oltre che della Costituzione degli Stati uniti.
Si può dunque legittimamente sospettare che i giudici della Corte costituzionale abbiano fatto una scelta assai più politica che non giuridica. Molto probabilmente essi si sono schierati contro i giudici milanesi perché non intendono ledere lo stretto rapporto di cooperazione dei governi italiani - di destra o di sinistra - con le strategie egemoniche degli Stati uniti: una potenza che in questi decenni si è sempre considerata legibus soluta ed ha sistematicamente ignorato non solo il diritto internazionale ma i diritti più elementari delle persone, torturandole, imprigionandole abusivamente, facendone strage.
Basti pensare a Guantanamo, Abu Ghraib, Bagram: orrori compiuti in nome di una delirante quanto inefficace guerra contro il terrorismo. Una guerra che, se condotta con i mezzi usati sinora dalla grande potenza americana, ci porterebbe molto probabilmente non alla sconfitta del terrorismo ma a nuovi 11 settembre.
Danilo Zolo ilmanifesto.12.02.2009



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